L’osteopatia entra ufficialmente nel SSN (Servizio Sanitario Nazionale). Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che disciplina l’equipollenza dei titoli, si conclude il percorso normativo avviato dalla Legge 3 del 2018, che aveva riconosciuto la figura dell’osteopata come professione sanitaria.
Il nuovo provvedimento rappresenta l’ultimo passaggio necessario per rendere pienamente operativa la professione in Italia. Vengono infatti definiti i criteri per il riconoscimento dei titoli conseguiti prima della regolamentazione universitaria e dell’esperienza maturata dai professionisti già attivi nel settore.
Il percorso normativo verso il riconoscimento
Il decreto recepisce l’accordo Stato-Regioni del 18 dicembre 2025 (approfondi qui) e introduce gli elenchi speciali a esaurimento. Si tratta di registri temporanei pensati per consentire ai professionisti che già esercitano l’osteopatia, ma che hanno conseguito il titolo prima dell’istituzione del percorso universitario ufficiale, di continuare a lavorare durante la fase di transizione verso il nuovo sistema.
L’iscrizione agli elenchi non equivale all’accesso diretto all’albo professionale definitivo, ma rappresenta un passaggio transitorio necessario per ottenere successivamente il riconoscimento completo della professione sanitaria.
L’iter che ha portato alla piena regolamentazione della professione si è sviluppato attraverso diverse tappe:
- DPCM 25 marzo 2026: definizione dei criteri di equipollenza per i professionisti già in attività.
- Legge 3/2018: riconoscimento dell’osteopata come professione sanitaria.
- DPR 131/2021: definizione del profilo professionale e delle competenze.
- Decreto Interministeriale 1563/2023: introduzione del percorso universitario abilitante.

Elenchi speciali: chi può iscriversi
Potranno accedere agli elenchi speciali coloro che, entro il 31 agosto 2026, risultino iscritti a un corso di osteopatia della durata minima di tre anni, abbiano completato il percorso formativo e siano in possesso di un diploma di scuola superiore o titolo equivalente.
Il decreto distingue due percorsi differenti, in base al possesso o meno di una precedente laurea sanitaria.
La divisione dei due canali formativi: sanitari e non sanitari
Il Ministero ha previsto regole speculari ma differenziate in base alla storia accademica dello studente, dividendo la platea in due macro-categorie:
| Profilo di Provenienza | Ore di Teoria (Cfu) | Ore di Tirocinio (Cfu) |
| Profilo Non Sanitario | Almeno 2.400 ore (96 Cfu) | Almeno 1.000 ore (40 Cfu) |
| Profilo già Sanitario | Almeno 1.500 ore (60 Cfu) | Almeno 1.000 ore* (40 Cfu) |
Compensazione ore tirocinio
Per tutelare chi ha una solida carriera ma non raggiunge il tetto delle 1.000 ore di tirocinio clinico guidato, il Dpcm introduce una speciale clausola di salvaguardia professionale.
La pratica mancante può essere sanata dimostrando un’attività lavorativa effettiva di almeno 36 mesi, anche accumulati in modo non continuativo. Questo periodo di lavoro deve collocarsi tra l’approvazione della Legge 3/2018 e i 24 mesi successivi all’approvazione del decreto.
L’attività dovrà essere certificata allegando:
- partita IVA attiva;
- contratti di collaborazione;
- documentazione fiscale continuativa
La clessidra dei sei anni e lo scoglio dell’esame di Stato
Bisogna fare attenzione a un dettaglio cruciale: figurare nei registri transitori non equivale a una sanatoria automatica. L’iscrizione permette di continuare a lavorare, ma impone un obbligo formativo successivo.
I professionisti registrati avranno sei anni di tempo tassativi per superare un esame di abilitazione ufficiale presso le Università che attiveranno i corsi di laurea in Osteopatia. Chi non sosterrà la prova entro questa finestra temporale verrà rimosso dall’elenco e perderà il diritto di esercitare.
Il piano integrativo per chi non ha un titolo sanitario
Per ottenere il via libera all’esame, i diplomati provenienti da scuole non sanitarie dovranno frequentare delle misure compensative obbligatorie per assimilare nozioni fondamentali in settori critici:
- Medicina legale, deontologia professionale, etica e radioprotezione.
- Management e organizzazione delle strutture sanitarie.
- Procedure di primo soccorso e manovre cardiorespiratorie.
- Discipline cliniche interdisciplinari e strategie di prevenzione.
Agevolazioni per medici e professionisti della riabilitazione
I candidati che sono già iscritti a un albo sanitario (come fisioterapisti o medici) avranno una corsia preferenziale: queste competenze integrative si considerano già assimilate e verranno convalidate attraverso il riconoscimento dei crediti formativi del loro precedente percorso di laurea.
Una volta superata la prova finale, l’Ateneo rilascerà il titolo abilitante formale. Con questo documento in mano, il professionista potrà richiedere l’iscrizione all’Albo degli Osteopati della propria provincia, venendo contestualmente cancellato dal registro transitorio.
Dal 2026 formazione solo universitaria
Il decreto introduce anche una svolta per il sistema formativo. Dal 1° settembre 2026 i corsi abilitanti in osteopatia potranno essere attivati esclusivamente dalle università accreditate dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Si avvia dunque il superamento progressivo delle scuole private come canale per ottenere il titolo abilitante. Un grande passo per l’Italia e l’Europa: l’osteopatia in Italia è ufficialmente riconosciuta come disciplina sanitaria.
Infine, il provvedimento specifica che la sua attuazione non comporterà nuovi costi per la finanza pubblica: le amministrazioni coinvolte opereranno utilizzando le risorse umane e strumentali già disponibili.