Il 2026 rappresenta un anno decisivo per la regolamentazione dell’osteopatia in Italia. Con la pubblicazione del DPCM 25 marzo 2026, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026, è stato completato un passaggio fondamentale del percorso di riconoscimento dei titoli pregressi e della disciplina transitoria per chi si è formato, o si è formato in parte, prima dell’avvio della laurea universitaria in Osteopatia.
Il provvedimento recepisce l’Accordo Stato-Regioni del 18 dicembre 2025 e definisce i criteri per la valutazione dell’esperienza professionale e per il riconoscimento dei titoli pregressi rispetto alla laurea abilitante all’esercizio della professione sanitaria di osteopata
Il prossimo appuntamento è particolarmente importante: dal 14 settembre 2026 sarà possibile presentare la domanda di iscrizione agli Elenchi Speciali ad Esaurimento (ESE) degli osteopati, attraverso le procedure predisposte dagli Ordini TSRM-PSTRP e il portale AlboWeb.
Osteopatia: cosa cambia con il nuovo quadro normativo
L’osteopatia è stata individuata come professione sanitaria dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3. Il successivo DPR 7 luglio 2021, n. 131 ha definito il profilo professionale dell’osteopata, mentre nel 2023 è stato definito l’ordinamento didattico del corso di laurea universitario.
Il DPCM del 2026 completa ora il quadro, intervenendo soprattutto sulla situazione dei professionisti che hanno conseguito il proprio titolo attraverso i precedenti percorsi formativi.
La nuova disciplina introduce infatti gli Elenchi Speciali ad Esaurimento della professione sanitaria di osteopata, istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM-PSTRP).
Gli Elenchi Speciali costituiscono quindi uno strumento del regime transitorio: permettono di inquadrare i professionisti formati secondo il precedente sistema e accompagnarli verso il successivo riconoscimento del titolo e l’abilitazione prevista dal nuovo ordinamento.
14 settembre 2026: apertura degli Elenchi Speciali per gli osteopati
La data da segnare sul calendario è 14 settembre 2026.
A partire da questa data gli Ordini territoriali inizieranno a ricevere le domande di iscrizione agli Elenchi Speciali ad Esaurimento. Diverse sedi territoriali hanno già comunicato l’attivazione della procedura tramite AlboWeb, la piattaforma utilizzata dalla Federazione e dagli Ordini TSRM-PSTRP.
È importante però distinguere due date che possono generare confusione:
- 31 agosto 2026: termine entro il quale chi deve ancora completare il proprio percorso formativo deve risultare iscritto a un corso di formazione in osteopatia conforme ai requisiti previsti;
- 14 settembre 2026: apertura della procedura per la presentazione delle domande di iscrizione agli Elenchi Speciali ad Esaurimento.
Il 31 agosto, quindi, non coincide con la scadenza per la domanda all’Elenco Speciale. È una data precedente e riguarda l’accesso al regime transitorio attraverso l’iscrizione al percorso formativo.
Chi può accedere agli Elenchi Speciali ad Esaurimento?
Il DPCM individua requisiti precisi per l’iscrizione.
In linea generale, possono accedere alla procedura coloro che risultano iscritti, entro il 31 agosto 2026, a un corso di formazione in osteopatia della durata di almeno tre anni, lo hanno concluso e possiedono gli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa.
Tra i requisiti previsti rientra il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o titolo equivalente.
Per il percorso formativo standard, il titolo di osteopata deve essere stato conseguito al termine di un corso di almeno tre anni, con frequenza obbligatoria delle attività teoriche e pratiche.
Il DPCM stabilisce inoltre specifici standard formativi.
2.400 ore di formazione teorica
Il percorso deve prevedere almeno 2.400 ore di formazione teorica, corrispondenti a 96 CFU.
La formazione deve comprendere, tra le altre, discipline di base quali:
- biologia;
- biochimica;
- fisica;
- statistica medica;
- anatomia umana;
- istologia;
- fisiologia;
- patologia generale e clinica;
- microbiologia;
- igiene.
Sono inoltre previste discipline caratterizzanti e professionalizzanti, comprese le scienze osteopatiche, la diagnostica per immagini, le discipline cliniche medico-chirurgiche e le scienze umane.
1.000 ore di tirocinio
Un altro requisito fondamentale è rappresentato dal tirocinio pratico in osteopatia nell’ambito dell’apparato muscolo-scheletrico, che deve raggiungere almeno 1.000 ore, equivalenti a 40 CFU.
Il tirocinio deve essere adeguatamente documentato, indicando le sedi frequentate, le attività svolte e la supervisione tutoriale.
E se le 1.000 ore di tirocinio non sono state completate?
La normativa prevede anche una possibilità di valorizzare l’esperienza professionale maturata nello svolgimento delle attività proprie del profilo dell’osteopata.
In particolare, l’esperienza professionale può essere presa in considerazione per integrare il requisito del tirocinio quando ricorrono le condizioni previste dal DPCM.
Tra i criteri indicati rientra un’esperienza di almeno 36 mesi, anche non continuativi, maturata nel periodo stabilito dalla normativa e adeguatamente documentata attraverso la documentazione fiscale, contributiva e gli altri elementi utili a dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività professionale.
Questo aspetto rende particolarmente importante ricostruire con attenzione la propria carriera professionale e conservare tutta la documentazione disponibile.
Chi ha già un Diploma di Osteopatia?
Per chi ha già conseguito il Diploma di Osteopata, il primo passo consiste nel verificare che il percorso formativo svolto possieda le caratteristiche richieste dalla normativa.
Non tutti i diplomi, infatti, producono automaticamente il riconoscimento previsto dal nuovo sistema.
L’Ordine territorialmente competente sarà chiamato a verificare la documentazione presentata dal candidato e la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Elenco Speciale.
È quindi consigliabile predisporre in anticipo:
- diploma e certificazioni relative al percorso formativo;
- programmi e piani di studio;
- documentazione relativa alle ore di formazione;
- documentazione relativa al tirocinio;
- eventuale documentazione dell’attività professionale svolta;
- ogni altro documento utile a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.
Chi non ha ancora completato il percorso di studi?
La situazione è particolarmente delicata per chi ha frequentato una scuola di osteopatia senza aver ancora conseguito il diploma.
Il DPCM prevede una tutela per chi si è inserito nel percorso formativo entro la data prevista dalla normativa. In particolare, il requisito fondamentale è risultare iscritti entro il 31 agosto 2026 a un corso di formazione in osteopatia di almeno tre anni.
Questo significa che il 31 agosto 2026 rappresenta una vera e propria data spartiacque per il regime transitorio.
Chi aveva già intrapreso il percorso deve quindi verificare attentamente la propria posizione, la documentazione della scuola e la corrispondenza del percorso ai requisiti stabiliti dal DPCM.
Dal 1° settembre 2026 cambia la formazione in Osteopatia
Un’altra data fondamentale è 1° settembre 2026.
A decorrere da questa data, il corso di studio finalizzato al conseguimento del titolo della professione sanitaria di osteopata può essere attivato esclusivamente dalle Università, previo accreditamento secondo le procedure previste.
Si tratta di un cambiamento strutturale: il sistema formativo si sposta progressivamente dai precedenti percorsi privati verso il modello universitario abilitante.
Per chi era già inserito nei percorsi formativi entro il termine previsto, il DPCM disciplina invece il regime transitorio e la possibilità di completare il percorso per accedere successivamente alla procedura di riconoscimento.
L’iscrizione all’Elenco Speciale non è ancora l’equipollenza definitiva
Questo è probabilmente il punto più importante da chiarire.
Iscriversi all’Elenco Speciale ad Esaurimento non significa aver già ottenuto l’equipollenza alla laurea né aver completato definitivamente il percorso di abilitazione.
L’iscrizione all’Elenco Speciale rappresenta un passaggio del regime transitorio.
Il DPCM stabilisce infatti che, successivamente all’iscrizione, il professionista debba conseguire il riconoscimento del titolo o l’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea abilitante attraverso il percorso previsto dalla normativa.
Sei anni per sostenere l’esame di abilitazione
Uno degli elementi più rilevanti del nuovo sistema riguarda il termine previsto per completare il percorso.
Gli iscritti agli Elenchi Speciali dovranno sostenere, entro sei anni dalla data di iscrizione all’Elenco Speciale e a pena di decadenza, l’esame di abilitazione presso una delle Università nelle quali è istituito il corso di laurea in Osteopatia.
L’esame rappresenta quindi il passaggio conclusivo verso il riconoscimento previsto dalla nuova disciplina.
Una volta ottenuto il riconoscimento del titolo o l’equipollenza, sarà possibile procedere all’iscrizione all’Albo professionale degli osteopati presso l’Ordine territorialmente competente, con conseguente cancellazione dall’Elenco Speciale.
Le date dell’Osteopatia 2026 da ricordare
Per orientarsi nella nuova disciplina, è utile riassumere le principali scadenze:
| Data | Cosa significa |
|---|---|
| 22 maggio 2026 | Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 25 marzo 2026 |
| 31 agosto 2026 | Termine per risultare iscritti a un percorso formativo utile al regime transitorio |
| 1° settembre 2026 | I nuovi corsi per il conseguimento del titolo possono essere attivati solo dalle Università accreditate |
| 14 settembre 2026 | Apertura delle domande per gli Elenchi Speciali ad Esaurimento |
| Entro 6 anni dall’iscrizione all’ESE | Termine per sostenere l’esame di abilitazione previsto dal DPCM |
Cosa devono fare ora gli osteopati
Per chi possiede già un titolo o ha completato un percorso formativo, il momento attuale è soprattutto quello della verifica documentale.
Prima dell’apertura delle procedure del 14 settembre è opportuno:
- verificare che il proprio percorso formativo rispetti i requisiti previsti dal DPCM;
- raccogliere diploma, certificazioni, piano di studi e documentazione del tirocinio;
- ricostruire e documentare l’eventuale esperienza professionale;
- individuare l’Ordine TSRM-PSTRP territorialmente competente;
- verificare le modalità operative per la presentazione della domanda tramite AlboWeb;
- controllare con attenzione eventuali richieste di integrazione documentale.
Per chi ha ancora un percorso formativo da completare, la questione è ancora più delicata: bisogna verificare che l’iscrizione effettuata entro il 31 agosto 2026 e il percorso scelto siano effettivamente compatibili con i requisiti previsti dalla normativa.
Il ruolo degli Ordini TSRM-PSTRP
Gli Ordini territoriali avranno un ruolo centrale nell’applicazione concreta della nuova disciplina.
Saranno infatti gli organismi presso i quali vengono istituiti gli Elenchi Speciali ad Esaurimento della professione sanitaria di osteopata e attraverso i quali verranno gestite le relative procedure di iscrizione.
Le modalità operative possono richiedere specifiche indicazioni da parte del singolo Ordine territoriale. Per questo motivo è importante fare riferimento alle comunicazioni ufficiali dell’Ordine competente e alla piattaforma AlboWeb, evitando di basarsi esclusivamente su informazioni provenienti da scuole o associazioni di categoria.
EOM Italia: supporto alla valutazione dei percorsi formativi
In questa fase di transizione normativa, anche gli enti di formazione possono svolgere un ruolo di orientamento per chi deve ricostruire il proprio percorso.
EOM Italia, ad esempio, comunica di mettere a disposizione il proprio Comitato Scientifico per supportare la valutazione dei titoli e delle carriere formative pregresse e per orientare gli interessati rispetto ai nuovi passaggi previsti dalla normativa.
È tuttavia fondamentale distinguere l’attività di orientamento dalla procedura ufficiale: la valutazione effettuata da una scuola o da un ente privato non equivale al riconoscimento dell’equipollenza, che resta disciplinato dalle procedure previste dalla normativa e dagli organismi competenti.
Conclusioni: il 2026 è l’anno della svolta per l’Osteopatia
Il nuovo quadro normativo segna un passaggio storico per l’osteopatia italiana.
La pubblicazione del DPCM 25 marzo 2026 ha definito le regole del regime transitorio, introducendo gli Elenchi Speciali ad Esaurimento e stabilendo il percorso attraverso il quale i professionisti formati secondo il precedente sistema potranno arrivare al riconoscimento del titolo e all’abilitazione prevista dal nuovo ordinamento. GGazzetta Ufficiale+1
Per chi invece sta ancora completando la formazione, la chi è già osteopata, il prossimo appuntamento è il 14 settembre 2026, data di apertura delle procedure per gli Elenchi Speciali.
Per chi invece sta ancora completando la formazione, la data fondamentale è stata il 31 agosto 2026, termine entro il quale era necessario risultare iscritti a un percorso formativo conforme ai requisiti previsti dal regime transitorio.
Il consiglio, in entrambi i casi, è di non limitarsi a verificare il possesso del diploma, ma di ricostruire l’intero percorso formativo e professionale: ore di teoria, tirocinio, esperienza lavorativa e documentazione possono infatti assumere un ruolo determinante nella procedura.