La Conferenza Stato-Regioni ha ufficialmente siglato l’accordo definitivo che stabilisce le regole sull’equipollenza in osteopatia, segnando un momento storico per la professione in Italia. Dopo quasi otto anni dall’approvazione della legge 3/2018, il percorso normativo che istituisce definitivamente l’osteopatia come professione sanitaria giunge a compimento.
Il decreto stabilisce criteri chiari per il riconoscimento dei titoli pregressi e istituisce elenchi speciali per i professionisti già formati. Questa guida analizza i punti chiave del decreto, le scadenze per gli osteopati professionisti e le modalità di iscrizione agli elenchi speciali.
Che cos’è l’equipollenza del titolo in osteopatia?
L’equipollenza è il processo legale attraverso il quale un diploma privato o un titolo formativo conseguito prima dell’istituzione del corrispondente corso di laurea viene riconosciuto come Laurea abilitante.
- Non è un riconoscimento automatico: richiede documentazione formale del percorso svolto e crediti formativi universitari (CFU) integrativi.
- Avviene dopo un percorso di integrazione universitario definito da decreti e accordi Stato–Regioni.
Chi può richiedere l’equipollenza?
Coloro che hanno completato un percorso formativo documentato in osteopatia, full-time o part-time, conforme agli standard minimi richiesti dallo schema di accordo. È necessario dimostrare ore di teoria, pratica e tirocinio coerenti con i requisiti del decreto. L’equipollenza non è automatica neanche per chi possiede un Diploma in Osteopatia (D.O.) o siano iscritti al ROI.
I titolari di questo titolo dovranno iscriversi agli elenchi speciali e seguire il percorso universitario che consente di ottenere i CFU mancanti per l’equipollenza. Il percorso comprende un tirocinio clinico, insegnamenti teorici con esami ed esame finale pratica e teorica per abilitazione e iscrizione all’elenco speciale presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione.
Principali modifiche approvate dal ROI
Le modifiche chiave approvate dal ROI e recepite nell’Accordo riguardano:
- Mantenimento degli elenchi speciali fino al completamento dell’accesso all’Albo Professionale.
- Riduzione delle ore di tirocinio pratico da 1.500 a 1.000 ore.
- Estensione della finestra temporale per maturare 36 mesi di attività professionale fino a 24 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
- Prolungamento della permanenza massima negli elenchi speciali da 36 mesi a 6 anni.
- Riconoscimento dei titoli pregressi per ridurre i 30 CFU necessari per l’ottenimento della Laurea in Osteopatia.
Gli Elenchi Speciali a esaurimento
Gli Elenchi Speciali a esaurimento vengono istituiti dagli Ordini territorialmente competenti. L’iscrizione agli Elenchi Speciali non equivale all’iscrizione all’Albo, ma costituisce un passaggio obbligatorio nel periodo transitorio.
Funzioni principali:
- Consentono agli osteopati già operativi di continuare a esercitare legalmente.
- Accompagnano i professionisti verso l’equipollenza e l’accesso all’Albo definitivo.
Chi può iscriversi agli Elenchi Speciali
Possono presentare domanda coloro che hanno completato o si sono iscritti a un corso di formazione in Osteopatia di almeno 3 anni entro il 31 agosto 2026. I requisiti variano in base al background del professionista:
Profili ammessi
| Profili | Titolo di studio | Formazione teorica | Tirocinio pratico* |
|---|---|---|---|
| Osteopata D.O. | Diploma di maturità | ≥ 2.400 ore (96 CFU) | 1.000 ore (40 CFU) |
| Professionista sanitario con formazione in Osteopatia D.O. (es. Fisioterapista) | Laurea in professione sanitaria | ≥ 1.500 ore (60 CFU) | 1.000 ore (40 CFU) |
Compensazione del tirocinio con l’esperienza lavorativa
Se le 1.000 ore di tirocinio non sono completate, l’Art.1 comma 3 consente di compensare con l’esperienza sul campo:
- Attività professionale: Almeno 36 mesi (anche non continuativi).
- Validità: Attività svolta dall’11 gennaio 2018 fino a 24 mesi dopo la pubblicazione dell’accordo.
- Documenti: Partita IVA e documentazione fiscale comprovante l’attività.

Il percorso verso l’equipollenza
Una volta iscritti all’elenco speciale, i professionisti hanno 6 anni di tempo per completare il percorso e ottenere l’equipollenza. È necessario acquisire o vedersi riconosciuti i seguenti CFU:
- Strategie di Prevenzione e Salute: 6 CFU
- Medicina Legale, Etica e Deontologia: 3 CFU
- Organizzazione Sanitaria e Management: 3 CFU
- Sicurezza sul lavoro e Radioprotezione: 3 CFU
- Primo Soccorso e Rianimazione: 3 CFU
- Discipline Medico-Chirurgiche Interdisciplinari: 12 CFU
Esame di stato e iscrizione all’albo
L’ultimo step per diventare legalmente un Osteopata Professionista Sanitario è il superamento di un Esame di Abilitazione presso un’Università che offra il corso di Laurea in Osteopatia.
L’esame verificherà le conoscenze teorico-pratiche e tecnico-operative. Al superamento:
| Fase | Descrizione |
|---|---|
| Iscrizione Elenco Speciale | Permette di esercitare legalmente in fase transitoria |
| Superamento Esame Universitario | Ottenimento dell’equipollenza |
| Iscrizione Albo Osteopati | Accesso definitivo come professionista sanitario |
Scadenze fondamentali da ricordare
Per non perdere il diritto all’esercizio professionale, occorre monitorare queste date:
- 31 agosto 2026: Termine per iscriversi a corsi privati di Osteopatia e accedere agli elenchi speciali.
- 6 anni: Termine massimo per sostenere l’esame universitario di equipollenza.
- 1 settembre 2026: Stop alla formazione privata non universitaria; i nuovi corsi saranno gestiti esclusivamente dagli Atenei.
Conclusioni
L’accordo del 24 novembre 2025 (Codice Statoregioni 4.10/2025/97) mette fine a un lungo periodo di incertezza normativa. Per gli oltre 12.000 osteopati in Italia, inizia ora la fase operativa di integrazione nel Sistema Sanitario Nazionale.
Hai bisogno di supporto per verificare i tuoi CFU o per la pratica di iscrizione agli elenchi speciali? Contatta il tuo Ordine professionale di riferimento (TSRM-PSTRP) per maggiori dettagli.